Corte di Cassazione 55134-2016 su vendita medicinali emergenza senza ricetta

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Si informa che, in data 29 dicembre 2016, con sentenza n. 55134, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento della Corte di appello di Trento, con cui un farmacista era stato condannato al reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328, comma 1 cp) per la mancata consegna di un farmaco iniettabile antipiretico per un malato terminale, colto da febbre alta, in assenza della necessaria prescrizione medica.

La Suprema Corte ha precisato che, quanto all’obbligo del farmacista di consegnare, in caso di urgenza, farmaci senza la prescritta ricetta, la normativa di riferimento è rappresentata dal decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008, che ha superato, su questo specifico punto, lo stesso codice deontologico dei farmacisti del 2007. Tale codice, applicato erroneamente dalla sentenza impugnata, consente la dispensazione di farmaci senza ricetta sulla base del solo presupposto che via sia pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Il decreto del Ministero della Salute individua in modo puntuale le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta un medicinale in assenza della necessaria prescrizione medica.

Deve trattarsi, secondo le previsioni degli articoli 2, 3 e 4 del citato decreto, di un paziente con patologia cronica oppure con necessità di non interrompere il trattamento terapeutico ovvero di proseguire la terapia a seguito di dimissioni ospedaliere. In particolare, per i farmaci iniettabili, a norma dell’articolo 6, la dispensazione in assenza di ricetta è ammessa esclusivamente in caso di dimissione dall’ospedale, salvo che si tratti di insulina e antibiotici monodose. Nel caso di specie, la richiesta era di un farmaco iniettabile antipiretico ma, secondo i giudici, mancava lo specifico requisito previsto dal citato articolo 6.

La sentenza in oggetto specifica, infine, che per ciascuna delle ipotesi previste, la condizione essenziale da rispettare, ai fini della consegna del medicinale, è che vi sia da parte del farmacista la conoscenza dello stato di
Federazione Ordini Farmacisti Italiani