Modalità svolgimento Assemblea degli iscritti: riunioni in presenza – Regole da seguire

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Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali nn. 12057 del 18 marzo u.s. e 12123 del 6 aprile u.s., inerenti alla tematica dello svolgimento delle Assemblee degli iscritti per l’approvazione dei bilanci consuntivi degli Ordini entro il termine del 30 giugno p.v. (termine prorogato dall’art. 107 del D.L. 18/2020), per fornire i seguenti aggiornamenti.
La Federazione, tenuto conto che la previsione di una proroga del termine per l’approvazione dei bilanci non è stata adottata, ha posto un quesito al Ministero della Salute al fine di chiarire la corretta interpretazione dell’art. 1, co. 1, lett. v), del DPCM 11 giugno 2020, che prevede la sospensione fino al 14 luglio p.v. di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali nei quali siano coinvolti professionisti sanitari.
A giudizio della Federazione, infatti, tale divieto deve essere riferito unicamente alle attività convegnistiche o congressuali e non alle adunanze assembleari necessarie a garantire il regolare funzionamento degli Ordini professionali.
D’altra parte, tale interpretazione sembra essere in perfetto accordo con la ratio della disposizione in esame, che è quella di non sottrarre il personale sanitario, nell’attuale fase di emergenza, dall’impegno professionale svolto a difesa del diritto alla salute della
cittadinanza, a causa della partecipazione ad eventi congressuali e sociali che a volte durano anche diversi giorni.
Nelle vie brevi, fonti ministeriali hanno confermato tale interpretazione federale, mutuando i chiarimenti riferiti, in generale, alle Assemblee delle organizzazioni collettive, che potranno quindi svolgersi anche in presenza, tenuto conto che il richiamato divieto non si riferisce alle riunioni degli Organi degli Ordini quale momento procedimentale e partecipativo necessario per il funzionamento degli Enti. Le Assemblee degli iscritti costituiscono, infatti, un momento fondamentale per la vita delle stesse professioni sanitarie.
Le assemblee ordinistiche potranno, quindi, svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 (ivi incluse, quindi, le misure di sicurezza relative all’igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti nei quali si andranno a tenere).
Peraltro, resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni, secondo le indicazioni già fornite nella citata circolare federale n. 12123 del 6 aprile u.s., che era riferita alle modalità di svolgimento dei Consigli direttivi degli Ordini, ma che con semplici adattamenti può essere riferita anche alle Assemblee degli iscritti.