Vaccini Covid-19, grossisti per consegna dosi a farmacie: indicazioni da nuova Ordinanza ministeriale
Le Regioni possono avvalersi di grossisti farmaceutici per la consegna alle farmacie territoriali di contenitori di flaconi di vaccini anti-Covid sconfezionati dalle farmacie ospedaliere
Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano “possono avvalersi di grossisti farmaceutici per la consegna alle farmacie territoriali di contenitori di flaconi di vaccini anti-Covid sconfezionati dalle farmacie ospedaliere”. Lo prevede un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, firmato ieri che stabilisce al contempo le modalità per “assicurare la tracciabilità dei contenitori che rientrano nella distribuzione dopo la consegna alle strutture sanitarie”.
Tracciabilità garantita da codici identificativi
“Al fine di assicurare la tracciabilità dei contenitori che rientrano nella distribuzione dopo la consegna alle strutture sanitarie”, spiega l’Ordinanza le farmacie ospedaliere hanno il compito di attribuire “una univoca identificazione ai contenitori per flaconi di vaccini per la prevenzione dell’infezione dal SARS CoV-2, provvedendo ad identificarli con apposito codice pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute, assicurando al contempo in ciascun contenitore la presenza di flaconi di vaccino con il medesimo lotto di produzione e medesima data di scadenza”.
Dal canto loro i grossisti farmaceutici, che “per conto della regione o provincia autonoma, curano lo stoccaggio e la distribuzione capillare verso le farmacie territoriali (anche per il ritiro da parte del medico somministratore), registrano tali contenitori mediante il codice identificativo (unitamente al lotto di produzione indicato dalla farmacia ospedaliera) su tutta la documentazione tecnica, trasmettendo alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco i dati relativi alla movimentazione dei contenitori e del corrispondente numero di lotto indicato dalla farmacia ospedaliera, secondo le indicazioni pubblicate sul sito web del Ministero della salute”.
Le stesse modalità di trasmissione alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco, conclude l’Ordinanza, “si applicano anche alle confezioni integre di tali vaccini” mentre l’obbligo di trasmissione del numero di lotto non si applica per le “confezioni dotate del bollino farmaceutico di cui al decreto del Ministro della salute 30 maggio 2014 o di sistemi di tracciatura equipollenti stabiliti dal Ministero della salute”.